PERMESSI RETRIBUITI PER STUDIO – MODELLO DI DOMANDA – SCADENZA 15 NOVEMBRE

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La concessione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio per i dirigenti scolastici e il personale docente, educativo ed ATA è attualmente definita, a livello dei singoli Uffici scolastici regionali, da contratti collettivi decentrati regionali, di valenza pluriennale, stipulati con le organizzazioni sindacali territoriali.
Di norma, la fruizione dei permessi, che è consentita nel limite massimo di 150 ore annue procapite, viene concessa per frequentare corsi finalizzati al conseguimento di:
a. titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
b. titolo di studio di istruzione secondaria di I e II grado o di un diploma di laurea o di un titolo equipollente;
c. titoli di studio di qualifica professionale e di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno e i corsi di riconversione professionale;
d. titoli di studio di corsi post-universitari, purché previsti dagli Statuti delle università statali o legalmente riconosciute o indicati dagli articoli 4,6 e 8 della legge n. 341/1990;
e. altri titoli di studio di pari grado a quelli già posseduti (ad es. una seconda laurea).
Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti, ai sensi della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 5.4.1989, non può superare, complessivamente, il 3% delle dotazioni organiche assegnate alle singole province.
Le domande vanno presentate, corredate dalla documentazione prevista dai contratti decentrati regionali, entro il 15 novembre: quelle concernenti la fruizione dei permessi da parte dei dirigenti scolastici vanno inoltrate dai medesimi direttamente ai competenti CSA; anche quelle del personale docente, educativo ed ATA vanno indirizzate ai rispettivi CSA, ma tramite il dirigente scolastico della sede di servizio.
Occorre, però, fare attenzione alla data ultima di presentazione delle domande: è possibile che alcuni contratti regionali abbiano individuato una data diversa da quella del 15 novembre; quindi è necessario accertarsi di quale sia l’ultimo giorno utile, consultando i contratti integrativi stipulati dai singoli uffici regionali.

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