Si tratta di una questione piuttosto controversa perché non regolata da norme specifiche riguardanti la scuola. Lo statuto dei lavoratori (Legge 300/70) prevede, giustamente, una norma di tutela per chi svolge attività sindacale nei luoghi di lavoro (dal momento che trattasi di attività tutelata dalla stessa costituzione come diritto dei lavoratori) che dice: "un lavoratore che svolge attività sindacale (dirigente sindacale RSA in passato, oggi anche RSU) non può essere trasferito d’ufficio a causa dell’attività che svolge senza il consenso dell’organizzazione sindacale di appartenenza". Questa norma funziona perfettamente e senza creare problemi in tutti i luoghi di lavoro sia pubblici che privati, mentre nella scuola ne crea perché, come noto, è solo nella scuola che ci possono essere due tipologie di mobilità d’ufficio: quella per "incompatibilità ambientale" e quella conseguente ad una diminuzione di posti.
La mobilità d’ufficio "per incompatibilità ambientale" è quella che può adottare l’amministrazione quando si trova in presenza di un conflitto tra due persone nello stesso luogo di lavoro, per risolvere il problema. Solo che quando il "litigio" è tra Dirigente Scolastico e lavoratore, è quasi sempre il lavoratore ad essere allontanato da quel posto di lavoro. Per cui è evidente che mentre la prima mobilità va tutelata se il lavoratore svolge attività sindacale, il trasferimento d’ufficio perché si è perdenti posto non ha nulla a che vedere con il ruolo e l’attività sindacale che si svolge nella scuola. Il fatto che questa specificità presente nella scuola oggi non sia ancora regolata, sta creando dei problemi perché c’è chi rivendica l’applicazione della tutela Legge 300 anche quando ciò non c’entra nulla con il senso della norma.
Per quanto riguarda la FLC Cgil la tutela va applicata solo per l’attività sindacale (quindi no alla mobilità d’ufficio per "incompatibilità ambientale"), mentre non va applicata per l’altra, perché una giusta tutela non si può "trasformare" nei fatti in privilegio solo per qualcuno. Altri sindacati però non hanno sempre il nostro criterio di giudizio e di comportamento, hanno presentato dei ricorsi per impedire il trasferimento del loro delegato RSU anche quando ciò è dovuto a contrazione di posto e non perché si è "in contrasto" con il Dirigente Scolastico.
Tale comportamento, di conseguenza, ha danneggiato altri che non c’entrano nulla. La nostra organizzazione è impegnata a sollecitare l’Aran a rivedere con le parti la normativa al fine di regolare la materia tenendo conto della specificità della scuola.
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